Chiarimenti sul regime del Patent box

by Redazione 0

Agenzia delle Entrate e Mise hanno pubblicato una circolare (11/E del 7 aprile 2016) con le risposte ad alcuni quesiti posti dalle associazioni di settore in merito al Patent box, l’agevolazione per i redditi derivanti dall’utilizzo di software, disegni e modelli, brevetti industriali, marchi e know-how introdotta dalla Legge di Stabilità 2015 e successivamente modificata dal Dl n. 3/2015 e dalla Legge di Stabilità 2016.
Riportiamo di seguito un estratto del documento.

Calcolo dell’agevolazione. Il Patent box consiste in una variazione in diminuzione da operare ai fini Irpef o Ires, nonché ai fini Irap. Per determinare l’agevolazione occorre:
– individuare il reddito agevolabile derivante dall’utilizzo diretto o indiretto del bene immateriale;
– calcolare il nexus ratio, dato dal rapporto tra i costi qualificati e i costi complessivi;
– moltiplicare il reddito agevolabile per il nexus ratio al fine di ottenere la quota di reddito agevolabile.
La quota di reddito agevolabile non concorre a formare il reddito d’impresa per il 50 per cento del relativo ammontare. Per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e a quello in corso al 31 dicembre 2015, la percentuale di esclusione dal concorso alla formazione del reddito d’impresa è fissata, rispettivamente, in misura pari al 30 e al 40 per cento.

Esercizio dell’opzione facilitato. La circolare chiarisce dettagliatamente il rapporto tra l’esercizio dell’opzione e la presentazione dell’istanza di ruling, precisando che l’esercizio dell’opzione rimane valida anche quando l’istanza di ruling decade per mancata presentazione nei termini della documentazione integrativa. Inoltre, l’opzione può essere esercitata anche tardivamente avvalendosi della “remissione in bonis”.

Nexus ratio, determinazione semplificata nei primi tre anni. Per il primo triennio di applicazione dell’agevolazione, al fine di consentire l’accesso al regime anche a quelle aziende non ancora dotate di sistemi analitici di contabilità gestionale, la determinazione del nexus ratio può essere fatta considerando i costi qualificati e i costi complessivi come grandezze aggregate, vale a dire senza distinzione per singolo bene immateriale.

Nel bonus anche i costi per il marketing. Rientrano a pieno titolo tra i costi qualificati da considerare nel rapporto nexus anche le spese sostenute per “attività di presentazione, comunicazione e promozione”, purché siano riferibili ad un marchio oggetto di opzione, nei casi in cui lo stesso risulti agevolato come bene autonomo o come bene complementare ad altri IP.

Costi di ricerca e nexus ratio. Le spese per la ricerca fondamentale confluiscono nel nexus ratio in coincidenza con il periodo d’imposta nel corso del quale le conoscenze acquisite si traducono in ricerca applicata. L’Agenzia chiarisce che la ricerca che non va a buon fine non deve essere considerata ai fini del rapporto.

Determinazione del reddito agevolabile. Nell’ipotesi di utilizzo diretto o indiretto dell’IP, il reddito agevolabile è costituito dalle componenti positive – ad esempio “royalties implicite” o canoni derivanti dalla concessione in uso dei beni immateriali – al netto dei costi fiscalmente rilevanti diretti e indiretti connessi. Ai fini della determinazione del reddito, assumono rilievo i costi fiscalmente riconosciuti, compresi gli ammortamenti fiscalmente rilevanti.

Operazioni straordinari. Il decreto Patent Box prevede che in caso di operazioni di fusione, scissione e conferimento di azienda, la società incorporante, beneficiaria o conferitaria subentra nell’esercizio dell’opzione effettuata dalla società incorporata, scissa o conferente anche in relazione alla natura e all’anzianità dei costi da indicare nel rapporto costi qualificati e costi complessivi. La circolare spiega che l’Amministrazione finanziaria valuterà, caso per caso, in sede di controllo, se le operazioni straordinarie in esame abbiano effettivamente ad oggetto un’azienda che rispetti le condizioni previste. La continuità della natura e dell’anzianità dei costi del dante causa, in capo all’avente causa, permette infatti a quest’ultimo di poter godere dell’agevolazione senza subire la penalizzazione prevista per i costi di acquisto degli IP.