Iperammortamento: cade l’obbligo di interconnessione per alcuni beni strumentali

by redazione 0

Con la circolare n. 295485 del 1° agosto 2018, il ministero dello sviluppo economico prevede che per i macchinari più semplici vengano ridotti i requisiti per l’ammissibilità all’iperammortamento, per esempio facendo cadere l’obbligo dell’interconnessione.

Come riportato dalla circolare

“è stato rappresentato che per alcuni beni strumentali del primo gruppo dell’allegato A il suddetto vincolo del caricamento da remoto di istruzioni e/o part program potrebbe risultare non necessario o, per così dire, non conferente sul piano strettamente tecnico. Può essere questa la situazione, ad esempio, di alcune macchine utensili – quali trance, taglierine, seghe circolari, trapani, frantoi e mulini di macinazione – che, in quanto progettate per un unico ciclo di lavoro o per un’unica lavorazione completamente standardizzata, non necessitano di ricevere istruzioni operative né in relazione alla sequenza (temporale e/o logica) delle attività o delle azioni da eseguire, né in relazione ai parametri o alle variabili di processo”.

 

Il contrasto con la circolare del 30 marzo 2017 sembra evidente. Le macchine che sono progettate per un unico ciclo di lavoro o per un’unica lavorazione completamente standardizzata non hanno più l’obbligo di interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program. La stessa non ha più neanche l’obbligo di dover scambiare dati/informazioni e istruzioni col sistema di gestione aziendale per poter ricevere una commessa e la relativa ricetta, salvare e scaricare programmi.

“è, al contrario, sufficiente che il bene sia in grado di trasmettere dati in uscita, funzionali, a titolo esemplificativo, a soddisfare i requisiti ulteriori di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto e di monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo”

A questo punto le imprese devono ricontrollare gli investimenti fatti dal 1° gennaio 2017 e vedere se alcuni di quelli agevolati solo tramite il superammortamento del 140% sono idonei, alla luce della nuova circolare, ad essere iperammortizzati al 250%. Questa possibilità rimarrà attuabile se riusciranno, entro la fine del 2018, a inserire sul bene un sistema che permetta di trasferire dati in uscita. La data di trasferimento dati, codificata, diventa quella idonea a determinare l’interconnessione del bene e fissa l’anno in cui impresa può iniziare ad aumentare gli ammortamenti, previa dichiarazione dell’amministratore, per importi sotto i 500 mila euro, o previa attestazione del perito o rilascio della dichiarazione di conformità da parte di ente accreditato. La quota non iperammortizzata nel 2017 potrà essere recuperata in coda agli anni di ammortamento ordinario con un ammortamento aggiuntivo pari al 110%, determinato dalla differenza del 140% già utilizzato nel 2017come super-ammortamento e quanto spettante per l’iperammortamento del 250%.

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