Super e Iper ammortamento, dall’Agenzia delle Entrate ulteriori chiarimenti per beni acquisiti in leasing

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La Risoluzione n. 132/E del 24 ottobre 2017 dell’Agenzia delle Entrate che fornisce ulteriori chiarimenti in merito all’applicazione delle disposizioni contenute nell’articolo 1, commi 8 e 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), in tema di super e iper ammortamento.

Riguardo alla proroga – in via condizionata – della maggiorazione per gli investimenti effettuati entro il 30 giugno 2018 (30 settembre 2018 per l’iper ammortamento), con la circolare n. 4/E del 30 marzo 2017 è stato affermato che:
1) per i beni acquisiti in proprietà, la verifica della sussistenza delle due condizioni in questione risulta relativamente semplice in quanto sia il momento dell’accettazione dell’ordine da parte del venditore che quello del pagamento di acconti per almeno il 20 per cento entro il 31 dicembre 2017 sono momenti temporali agevolmente individuabili, relativamente ai quali il contribuente è tenuto a conservare idonea documentazione giustificativa (ad esempio, copia dell’ordine, corrispondenza, email, bonifici, ecc.);

2) per i beni acquisiti tramite locazione finanziaria, entro il 31 dicembre 2017 deve essere: i) sottoscritto da entrambe le parti il relativo contratto di leasing e ii) avvenuto il pagamento di un maxi canone in misura almeno pari al 20 per cento della quota capitale complessivamente dovuta al locatore. In tal caso, la maggiorazione spetterà anche per i contratti di leasing per i quali il momento di effettuazione dell’investimento (consegna del bene al locatario o esito positivo del collaudo) si sia verificato oltre il 31 dicembre 2017 ed entro il 30 giugno 2018.