Circolare esplicativa sul Super ammortamento

by Redazione 0

L’Agenzia delle Entrate ha diramato ieri la circolare n.23/E (in allegato) che riporta precisazioni, esempi e indicazioni utili per per usufruire del “super ammortamento”, l’agevolazione fiscale introdotta dalla legge di Stabilità 2016 che prevede l’incremento del 40% del costo fiscale di beni materiali acquistati nel periodo dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016.
Il maggior costo, che viene riconosciuto solo per le imposte sui redditi e non ai fini Irap, può essere portato a deduzione del reddito attraverso le quote di ammortamento o i canoni di locazione finanziaria indicati in dichiarazione.

QUALI BENI? Possono usufruire dell’agevolazione fiscale tutti gli acquisti di beni materiali nuovi che siano strumentali all’attività d’impresa o professionale. La circolare illustra, anche tramite casi concreti, come si calcola il maggiore ammortamento deducibile e chiarisce alcuni casi particolari, ad esempio i beni acquisiti con contratto di leasing e quelli realizzati in economia, entrambi rientrati nel campo di applicazione.
La maggiorazione del 40% può essere applicata anche i veicoli a motore, siano mezzi esclusivamente strumentali, oppure adibiti ad uso pubblico, compresi quelli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta o veicoli utilizzati per scopi diversi; in questo caso con deducibilità limitata e limite massimo alla rilevanza del costo di acquisizione.

BENEFICIARI. Il super ammortamento può essere applicato da tutti i titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano, e i lavoratori autonomi che svolgano arti o professioni anche in forma associata. L’agevolazione è aperta anche ai contribuenti minimi e a coloro che rientrano nel “regime di vantaggio” per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità, le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti e gli enti non commerciali per quanto riguarda l’attività commerciale eventualmente esercitata.
Non possono invece goderne le persone fisiche che svolgono attività d’impresa, arti o professioni usufruendo del regime forfetario, come pure le imprese marittime che calcolano il reddito con il regime della “tonnage tax”.

Per maggiori informazioni, consultare la circolare in allegato