Agenzia delle Entrate, come ammortizzare beni strumentali dal valore limite di 516,46 euro

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Lo scorso 24 novembre l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Risoluzione n. 145/E allo scopo di fornire precisazioni in seguito ai dubbi sorti attorno alle disposizioni del Super ammortamento (previste dall’art.1 , commi 91-94-97, della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016)), relative ai beni strumentali il cui valore non sia superiore a euro 516,46. Tale valore è previsto dall’art. 102, comma 5, del TUIR, come importo massimo per poter operare la deduzione integrale nell’esercizio.

Ammortizzare i beni in più esercizi. Nell’ipotesi in cui il contribuente, in fase di bilancio, scelga di ammortizzare tali beni in più esercizi, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che la deduzione extracontabile dell’ammontare del 40% prevista dal Super ammortamento non può essere effettuata in un’unica soluzione. Essa, infatti, deve essere suddivisa applicando i coefficienti di cui al decreto ministeriale 31 dicembre 1988, che prevede una ripartizione della deduzione secondo determinate percentuali di ammortamento.

Stando a quanto diramato dall’Agenzia, se il contribuente decide di non dedurre il costo del bene nel medesimo esercizio in cui ha pagato lo stesso, egli non può fruire in un unico esercizio dell’intera maggiorazione.