Circolare su iper e super ammortamento, la parola a Stefano Firpo

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A pochi giorni dalla pubblicazione della circolare n. 4/E del 30 marzo 2017 (LEGGI LA NEWS), è Stefano Firpo – Direttore Generale per la Politica Industriale, la Competitività e le Piccole e Medie Imprese del Ministero dello Sviluppo Economico – a dare ulteriori chiarimenti su super e iper ammortamento.

A partire dai beneficiari – tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore in cui operano – fino ai beni per i quali è possibile ottenere gli incentivi, l’intervento – riportato dal portale Agenda Digitale – affronta, elencando punto per punto, tutte le novità riportate nel documento.

Iper ammortamento: quando chiederlo. Firpo sottolinea che i beni agevolabili – elencati nell’allegato A della legge di bilancio 2017 – sono raggruppabili in tre categorie:
– beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti;
– sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità;
– dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica «4.0»

purchè utilizzati secondo il paradigma di “Industria 4.0”.

Beni immateriali: come comportarsi. Prevista dalla legge di bilancio 2017 anche una maggiorazione del 40% relativamente a quei beni immateriali – elencati nell’allegato B – funzionali alla virata verso Industria 4.0. “In altre parole, – si legge dal commento di Firpo – i beni immateriali che rientrano nell’allegato B possono beneficiare della maggiorazione del 40 per cento a condizione che l’impresa usufruisca dell’iper ammortamento del 150 per cento, indipendentemente dal fatto che il bene immateriale sia o meno specificamente riferibile al bene materiale agevolato”.

Termini, scadenze e interconnessione. Chiarimenti anche sul fronte dei termini entro il quale effettuare gli investimenti. Il periodo utile va dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, ovvero al 30 giugno 2018 a condizione, però, che entro il 31 dicembre 2017 l’ordine sia stato accettato dal venditore e che l’impresa abbia versato un acconto pari al 20%, anche per i beni realizzati in economia.

La circolare chiarisce inoltre che è necessario distinguere il momento in cui si è effettuato l’investimento dal momento in cui si può effettivamente beneficiare dell’incentivo. L’interconnessione del bene è decisiva per beneficiare e fruire dell’iper ammortamento dato che, in mancanza di essa, il bene materiale non può accedere alla maggiorazione del 150%. “Nel caso in cui il bene entri comunque in funzione, – si legge nel commento di Firpo – pur senza essere interconnesso, l’impresa può temporaneamente godere della maggiorazione relativa al super ammortamento fino all’esercizio precedente a quello in cui si realizza l’interconnessione. Successivamente, può recuperare la differenza tra le due aliquote di maggiorazione anche per i periodi di ammortamento che hanno preceduto l’interconnessione”.

Perizia necessaria. Ulteriore chiarimento sugli attestati di conformità dei beni. Se il bene infatti supera il valore di 500 mila euro, è necessario per l’impresa dotarsi di una perizia tecnica giurata o di un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, entrambe corredate obbligatoriamente di un’analisi tecnica che dovrà contenere:

– la descrizione tecnica del bene;
– una descrizione delle caratteristiche di cui sono dotati i beni strumentali per soddisfare i requisiti obbligatori e quelli facoltativi;
– la verifica dei requisiti di interconnessione;
– una descrizione delle modalità in grado di dimostrare l’interconnessione della macchina/impianto al sistema di gestione della produzione e/o alla rete di fornitura;
– la rappresentazione dei flussi di materiali e informazioni che vanno a definire l’integrazione della macchina o dell’impianto nel sistema produttivo di chi li utilizza.

Cumulabilità degli incentivi. Tanto è stato detto sulla cumulabilità tra iper e super ammortamento con altri incentivi. Non a caso la circolare affronta l’argomento e specifica che la maggiorazione, in quanto misura generale, è fruibile anche in presenza di altre misure di incentivo, salvo che non sia indicato espressamente il divieto di cumulo nelle norme disciplinanti le altre misure. Inoltre, per quanto riguarda la determinazione del costo del bene agevolabile, il documento precisa che esso è assunto al lordo di eventuali contributi in conto impianti.

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