MiSE, online le FAQ sui Centri di Competenza
by 27 Febbraio 2018 13:51 0
Sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico sono state pubblicate le nuove FAQ sui Centri di competenza ad alta specializzazione a seguito del decreto direttoriale del 29 gennaio 218. I punti sui quali è stata fatta luce sono inerenti ai soggetti che possono beneficiare delle agevolazioni prviste dal decreto, a quali sono le forme giuridiche ammissibili per la costituzione di un centro di competenza e come deve essere strutturato il programma di attività.
Domande e risposte su Centri di competenza ad alta specializzazione
(Decreto direttoriale 29 gennaio 2018)
- Quali soggetti possono beneficiare delle agevolazioni previste dal decreto?
I centri di competenza costituiti e costituendi, secondo la definizione di cui all’art. 1 lett. g), nella forma del partenariato pubblico privato (come definito dalla lett. d) del decreto medesimo) in cui vi sia almeno un organismo di ricerca (o eventualmente più d’uno, oltre al capofila) ed una o più imprese (ed eventualmente altri operatori economici) sempre che il numero dei partner pubblici non superi la misura del 50% dei partner complessivi. Nel caso in cui un centro di competenza non sia ancora formalmente costituito, il “soggetto proponente” sarà, di regola, l’organismo di ricerca capofila, in nome e per conto di tutti i membri dell’istituendo partenariato pubblico privato. - Quali sono le forme giuridiche ammissibili per la costituzione di un centro di competenza?
Il centro di competenza deve essere costituito nella forma del partenariato pubblico-privato, in forza di un contratto, sia tipico che atipico, che rispetti i requisiti prescritti dalla normativa vigente in materia e dal Decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 12 settembre 2017, n. 214, pubblicato nella GU n. 6 del 9 gennaio 2018. - E’ possibile optare per una chiamata pubblica a manifestare interesse come modalità di selezione del partner privato ai fini della costituzione di un partenariato pubblico-privato?
Si, purché nel rispetto della normativa vigente in materia di procedura ad evidenza pubblica. - E’ possibile che una stessa impresa partecipi alla costituzione di più centri di competenza diversi?
Si. Una stessa impresa può far parte di più centri di competenza. - Quali caratteristiche deve avere il programma di attività del centro di competenza per beneficiare delle agevolazioni previste dal decreto?
Il programma di attività deve avere le caratteristiche di cui all’art. 3 e, oltre a servizi di orientamento e formazione alle imprese, deve essere finalizzato alla realizzazione, da parte delle imprese fruitrici, di progetti di innovazione, ricerca e sviluppo riguardanti nuovi prodotti, processi o servizi o anche il notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo e l’adozione di tecnologie avanzate in ambito Industria 4.0. - I costi eventualmente sostenuti per l’effettuazione della procedura ad evidenza pubblica rientrano tra le spese ammissibili di cui all’art. 7, comma 3?
No - Quali requisiti devono possedere i soggetti facenti parte del partenariato?
Gli enti di ricerca e le università sia pubbliche che private devono possedere i requisiti di cui all’articolo 5, comma 2.
In particolare, in base al requisito di cui all’art. 5, comma 2, lettera c) n. 1 le università devono impiegare nel centro di competenza personale e strutture provenienti per almeno il 70% da Dipartimenti selezionati in base all’indicatore standardizzato della performance dipartimentale (ISPD) e ammessi alla presentazione di progetti di sviluppo dipartimentale.
In considerazione degli esiti dell’ultimo esercizio di Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) da parte dell’ANVUR, si chiarisce quanto segue: le classifiche VQR stilate dall’ANVUR sono state valutate a livello di macrosettore concorsuale, quindi con un maggior dettaglio rispetto alle aree CUN (Consiglio Universitario Nazionale), al fine di identificare eccellenze specifiche. Le università e gli enti di ricerca che si sono classificati nel primo quartile in almeno un macrosettore concorsuale nelle aree identificate dal bando (1, 2, 3, 8b, 9 e 13) soddisfano il requisito previsto dall’art. 5, comma 2, lettera c) n. 2 e lettera d) e, pertanto, potranno partecipare con i dipartimenti e il personale che riterranno opportuni, salvo , per le università, la necessità di rispettare il requisito di cui all’art. 5, comma 2, lettera c) n. 1.
A meri fini chiarificatori, sono di seguito riportate le università e gli enti di ricerca che soddisfanno i requisiti di cui all’articolo 5, comma 2, lettera c) n. 2 e lettera d)Università:
Bari
Bari Politecnico
Basilicata
Bergamo
Bologna
Bolzano
Brescia
Cagliari
Calabria (Arcavata di Rende)
Camerino
Cassino
Catania
Catanzaro
Chieti e Pescara
Enna Kore
Ferrara
Firenze
Insubria
L’Aquila
Lucca IMT
Macerata
Marche
Messina
Milano
Milano Bicocca
Milano Bocconi
Milano Cattolica
Milano IULM
Milano Politecnico
Modena e Reggio Emilia
Molise
Napoli Federico II
Napoli – Luigi Vanvitelli
Napoli Parthenope
Novedrate E Campus
Padova
Palermo
Parma
Pavia
Perugia
Piemonte Orientale
Pisa
Pisa Normale
Pisa Sant’Anna
Reggio Calabria
Roma Biomedico
Roma La Sapienza
Roma LUISS
Roma Tor Vergata
Roma Tre
Salento
Salerno
Sannio
Sassari
Siena
Torino
Torino Politecnico
Trento
Trieste SISSA
Tuscia
Udine
Urbino Carlo Bo
Venezia Ca’ Foscari
Venezia IUAV
VeronaEnti di ricerca:
Fondazione IIT
INDAM
INFN
INAF
CNR
CREA
LENS
Fondazione Bruno KesslerGli organismi di ricerca privati, devono essere presenti nell’anagrafe nazionale delle ricerche, istituita ai sensi dell’art. 63 del DPR 11 luglio 1980, n. 232, ed avere gli stessi requisiti soggettivi delle imprese.
Le imprese devono possedere i requisiti di cui all’art. 5, comma 5. - Qual è l’ammontare delle risorse pubbliche funzionali alla erogazione delle agevolazioni?
Le risorse pubbliche destinate sono pari a 20 milioni di euro per il 2017 e 20 milioni di euro per il 2018 di cui una quota non superiore al 65% è finalizzata alla erogazione di benefici per la costituzione e l’avviamento dei centri di competenza mentre una quota non inferiore al 35% è funzionale alla realizzazione dei progetti di innovazione, ricerca industriale e sviluppo sperimentale che verranno presentati dalle imprese ai centri di competenza nell’ambito del programma di attività, e che saranno presentati successivamente alla costituzione e ammissione ai benefici degli stessi centri di competenza. - Quali sono le spese ammissibili?
Le spese ammissibili per la costituzione e l’avviamento del centro di competenza sono quelle indicate all’articolo 7 del decreto e, in particolare:
• per quanto attiene al personale dipendente, si fa riferimento al personale del centro di competenza una volta costituito, nella misura in cui è impegnato nella realizzazione del programma di attività del centro;
• per quanto attiene ai servizi di consulenza, all’organizzazione di corsi di formazione e all’attività di marketing di cui all’art. 7, comma 1, lettere d), e), f) , il centro di competenza può avvalersi di fornitori esterni al partenariato. - Le domande verranno valutate in ordine di presentazione oppure saranno prese in esame tutte le domande presentate alla data di scadenza del bando senza alcuna priorità?
Le agevolazioni saranno concesse, da parte del Ministero dello sviluppo economico, sulla base della procedura stabilita dall’art. 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e valutate comparativamente da Comitato tecnico di cui all’art. 1 lett. b) che procederà alla formazione di una graduatoria in ragione del punteggio attribuito a ciascuna domanda sulla base dei criteri di valutazione di cui all’art. 10. - I costi relativi all’IVA sono considerati ammissibili?
I costi ammissibili sono al netto dell’IVA. - Qual è la prima data utile ai fini dell’ammissibilità della spesa?
Il giorno successivo alla presentazione della domanda purché la spesa sia direttamente imputabile al centro di competenza.
Visita la pagina dedicata sul sito www.sviluppoeconomico.gov.it.