Precisazioni del MiSE sulla Nuova Sabatini Ter

by Redazione 0

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il 10 marzo scorso, del decreto attuativo, diventano operative le modifiche apportate alla “Nuova Sabatini”, giunta alla terza edizione. Un ulteriore passo avanti è stato fatto il 17 marzo con l’addendum alla Convenzione che regola i rapporti tra Mise, ABI e Cassa depositi e prestiti. La nuova Convenzione definisce le modalità con cui le banche e le società di leasing potranno concedere i finanziamenti anche ricorrendo a una provvista finanziaria propria e non solo attingendo alla Cassa Depositi e Prestiti come in passato.

Per rendere pienamente operativa la nuova modalità di funzionamento della “Nuova Sabatini”, manca solo la circolare esplicativa contenente in allegato la nuova modulistica, che fisserà al 2 maggio 2016 la data per presentare presentazione le domande di agevolazione secondo la nuova procedura.

NOVITÀ. Le novità rispetto al testo oggi in vigore sono rilevanti e vanno nella direzione di una maggiore semplificazione: i contributi a favore delle PMI che acquistano beni strumentali potranno essere concessi anche a fronte di finanziamenti erogati dalle banche e dalle società di leasing a valere su una provvista diversa dall’apposito plafond della CDP. Le banche e le società di leasing che si avvarranno di questa opportunità, utilizzando la doppia provvista, dovranno informare le aziende clienti che, a loro volta, potranno scegliere la tipologia di finanziamento che presenta le condizioni più favorevoli. Saranno anche ridotti i tempi di concessione dei contributi e semplificate le procedure e la documentazione da produrre per la loro erogazione.

PRECISAZIONI. Il Ministero ha anche pubblicato alcune precisazioni sulla normativa, che allungano la lista delle risposte alla domande frequenti (FAQ) già disponibile sul sito, a questo indirizzo.

DECORRENZA E RETROATTIVITÀ. La prima riguarda la decorrenza dei nuovi termini per la dichiarazione di ultimazione dell’investimento e per la richiesta di erogazione della prima quota di contributo previsti dal DM 25.01.2016. I tecnici del MiSE chiariscono che i nuovi termini non sono retroattivi, ma decorrono dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, ovvero 10 marzo 2016.
Pertanto per un’impresa che avesse ultimato l’investimento prima del 10 marzo 2016, la decorrenza dei termini è:
– se alla data del 10 marzo 2016 è già trascorso il termine massimo di 12 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento senza aver dichiarato l’ultimazione dell’investimento, i 60 giorni per la trasmissione della dichiarazione di ultimazione ed i 120 giorni per la presentazione della richiesta di erogazione si conteggiano a partire dal 10 marzo 2016;
– se alla data del 10 marzo 2016 è già trascorso il termine massimo di 12 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento e l’impresa ha presentato la dichiarazione di ultimazione, ma non ancora la richiesta di erogazione, i 120 giorni per la presentazione della richiesta di erogazione si conteggiano a partire dal 10 marzo 2016;
– se alla data del 10 marzo 2016 non è ancora trascorso il termine massimo di 12 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento, i 60 giorni per la trasmissione della dichiarazione di ultimazione ed i 120 giorni per la presentazione della richiesta di erogazione decorrono dal termine ultimo previsto per la conclusione dell’investimento (entro 12 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento).

DILAZIONE DI PAGAMENTO. Il secondo chiarimento relativo alla Nuova Sabatini Ter riguarda il caso in cui il fornitore conceda all’impresa beneficiaria una dilazione di pagamento superiore a 120 giorni.
Poiché la richiesta di erogazione della prima quota di contributo può essere presentata solo successivamente al pagamento a saldo dei beni oggetto dell’investimento – fa sapere il Ministero -, è opportuno che l’impresa regoli i pagamenti con il fornitore in modo tale da rispettare la tempistica di trasmissione della richiesta entro 120 giorni dal termine ultimo previsto per la conclusione dell’investimento (entro 12 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento).