Iper Ammortamento e perizia giurata, ecco le ultime news

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Pubblicata la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate sull’articolo 1, comma 11, della legge di bilancio 2017


Con riferimento alla disciplina agevolativa introdotta dai commi 9, 10 e 11 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) per gli investimenti in beni strumentali finalizzati alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello c.d. “Industria 4.0”, sono pervenute all’Agenzia delle Entrate diverse richieste di chiarimento circa le conseguenze dell’acquisizione della perizia nel periodo di imposta successivo a quello di interconnessione.

Con la risoluzione n. 27/E del 9 aprile 2018, l’Agenzia delle Entrate ricorda che l’articolo 1, comma 11, della legge di bilancio 2017 – così come modificato dall’articolo 7-novies del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18 – stabilisce che “Per la fruizione dei benefìci di cui ai commi 9 e 10, l’impresa è tenuta a produrre una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500.000 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, attestanti che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all’allegato A o all’allegato B annessi alla presente legge ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura”.

Come precisato dalla circolare n. 4/E del 30 marzo 2017 (paragrafo 6.3), per poter beneficiare delle maggiorazioni di cui ai commi 9 (150 per cento) e 10 (40 per cento), i beni materiali e immateriali di cui agli allegati A e B devono rispettare il requisito della “interconnessione” al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, requisito che risulta indispensabile per la spettanza dell’agevolazion

L’interconnessione, insieme agli altri requisiti previsti dalla legge, deve essere attestata dai documenti indicati nel predetto comma 11, ossia dalla dichiarazione del legale rappresentante, dalla perizia tecnica giurata o dall’attestato di conformità.

Tali documenti devono essere acquisiti dall’impresa entro il periodo di imposta in cui il bene entra in funzione, ovvero, se successivo, entro il periodo di imposta in cui il bene è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura; in quest’ultimo caso, l’agevolazione sarà fruita solo a decorrere dal periodo di imposta in cui si realizza il requisito dell’interconnessione (v. la relazione illustrativa della legge 11 dicembre 2016, n. 232, la circolare n. 4/E del 2017 e la relazione illustrativa della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha prorogato l’agevolazione).

Si evidenzia come il comma 11 in questione non preveda alcun termine entro il quale, a pena di decadenza, devono essere acquisiti i documenti attestanti la sussistenza dei requisiti necessari per l’agevolazione.

Ciò posto, considerato che la documentazione richiesta dal citato comma 11 riveste un ruolo fondamentale nell’ambito della disciplina agevolativa (in quanto deve attestare, tra l’altro, il rispetto del requisito dell’interconnessione, indispensabile per la spettanza e per la fruizione del beneficio), si ritiene che, nella particolare ipotesi in cui l’acquisizione dei documenti avvenga in un periodo di imposta successivo a quello di interconnessione, la fruizione dell’agevolazione debba iniziare dal periodo di imposta in cui i documenti vengono acquisiti.

In altri termini, l’assolvimento dell’onere documentale in un periodo di imposta successivo all’interconnessione non è di ostacolo alla spettanza dell’agevolazione, ma produce un semplice slittamento del momento dal quale si inizia a fruire del beneficio.

Ad esempio, nel caso di un bene rientrante nell’allegato A, acquistato, entrato in funzione e interconnesso nel 2017, per il quale la perizia giurata viene acquisita nel 2018, l’impresa potrà fruire dell’iper ammortamento a partire dal periodo di imposta 2018, mentre per il 2017 beneficerà del super ammortamento.

La quota di iper ammortamento annualmente fruibile dal 2018 sarà calcolata applicando il coefficiente di ammortamento fiscale alla differenza tra la maggiorazione complessiva relativa all’iper ammortamento e la quota di maggiorazione fruita a titolo di super ammortamento nel periodo d’imposta precedente (v. la circolare n. 4/E del 2017, paragrafo 6.4.1, esempio 9).