Iper ammortamento cumulabile, quando la perizia non è obbligatoria

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L’obbligatorietà della perizia ha destato non pochi dubbi e difficoltà per coloro interessati a usufruire dell’iper ammortamento. Anche nel caso di cumulabilità dell’incentivo (possibilità prevista dal MiSE) l’analisi tecnica che accompagna la perizia deve essere preesistente, ma non occorre che sia giurata. Infatti – stando ai pareri rilasciati dall’Agenzia delle Entrate al videoforum di ItaliaOggi (Leggi l’articolo completo a cura di Roberto Lenzi su ItaliaOggi Sette) sulle misure fiscali del 2018, del 24 gennaio – i macchinari costruiti in economia (ovvero con valore inferiore ai 5mila euro) devono obbligatoriamente disporre della certificazione CE ai fini dell’ammissibilità stessa dei beni.

Cumolo sì, cumulo no. L’Agenzia delle Entrate ha dichiarato che le imprese che vogliono investire in Industria 4.0, hanno la possibilità di cumulare gli incentivi con tutte le agevolazioni disponibili, a patto che il massimale del contributo totale non superi l’ammontare del valore del bene. Tutto ciò è in linea con con quanto previsto dalla circolare 4/E delle Entrate, che specificando i tratti distintivi dell’iper ammortamento, non accennava a eventuali divieti di cumulo con altri aiuti di Stato. L’Agenzia puntualizza che si applica, oltre che al super anche all’iper ammortamento, quanto previsto dal paragrafo 5.4 della stessa circolare.
Marcatura CE obbligatoria. Per i lavori in economia, emerge una novità importante: ai fini dell’iper ammortamento, non conta l’ultimazione dell’investimento ma deve esserci la certificazione CE. In tema di realizzazione dell’investimento veniva citato, per definire la data di realizzazione, il Testo Unico dal quale si legge che “I corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate”.
Nonostante la circolare 26/E del 25 maggio 2016 sul super ammortamento (come anche le circ. n. 44/E del 27/10/2009 e circ. n. 4/E del 18/1/2002) non contenessero alcun riferimento al fatto che il bene costruito in economia dovesse avere la marcatura CE, l’Agenzia ha precisato che gli adempimenti cogenti, conseguenti alla direttiva macchine, e in particolare l’emissione della dichiarazione di conformità e l’apposizione della certificazione CE, devono essere stati già espletati al momento della messa in servizio della macchina definitiva presso l’utilizzatore. Quindi una macchina, ultimata, che è interconnessa e integrata al sistema di subfornitura, ma mancante della certificazione CE, non può essere considerata ancora idonea.