BONUS PUBBLICITà 2021 – il 50% di credito d’imposta per investimenti pubblicitari

by redazione 0

Il credito d’imposta è riservato a tutte le imprese (a prescindere dalla forma giuridica), ai lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie.
La Legge n.178 del 30-12-2020 al comma 608 è intervenuta sulla disciplina del c.d. “Credito d’imposta Pubblicità per investimenti pubblicitari”, relativo all’acquisto di spazi per campagne pubblicitarie.

SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili al credito d’imposta le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 per l’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali su:

  • Stampa, anche online:
    Il credito d’imposta è concedibile nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari. Non è richiesto il requisito dell’incremento dell’investimento pari all’1% rispetto al 2020.
  • Radio e TV locali:
    Il credito d’imposta è del 75% del valore incrementale, che dev’essere pari almeno all’1% degli investimenti effettuati nel 2021 rispetto al 2020.

L’agevolazione rientra nel regime “de minimis”.

INVIO DOMANDA

Per accedere al bonus pubblicità è necessario inviare la domanda tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, attraverso l’apposita procedura disponibile nella sezione dell’area riservata “Servizi per” alla voce “Comunicare”, accessibile con le credenziali SPID, Entratel e Fisconline, o Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

In particolare:

  • dal 1° al 31 marzo dell’anno per il quale si chiede l’agevolazione: è necessario inviare la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, che è una sorta di prenotazione delle risorse, contenente (oltre ai dati degli investimenti effettuati nell’anno precedente) i dati degli investimenti già effettuati e/o da effettuare nell’anno agevolato;
  • dal 1° al 31 gennaio dell’anno successivo: i soggetti che hanno inviato la “comunicazione per l’accesso” debbono inviare la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante gli investimenti effettivamente realizzati nell’anno agevolato.

Utilizzo del credito

Il credito di imposta è utilizzabile unicamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (a partire da quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti ammessi). Ai fini della fruizione del credito è necessario indicare, in sede di compilazione del modello F24, il codice tributo 6900, istituito dall’Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 41/E del 8 aprile 2019.

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